Creazione di un fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 09/12/2025) 12/02/2026, n. 5760.

Per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 D. Lgs. 74/2000 la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera il giudice dalla necessità di motivare sull’idoneità concreta della segregazione patrimoniale a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, dovendosi provare che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a rendere inefficace il recupero del credito erariale

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte stabilisce che l’art. 11 non punisce qualsiasi atto di destinazione patrimoniale, ma solo quello che presenti una concreta attitudine ad ostacolare l’azione di riscossione da parte dell’Erario. Nel caso di specie i giudici del merito “non avrebbero dovuto ancorare la conferma della condanna per il reato in oggetto al mero dato oggettivo della costituzione del fondo in epoca prossima agli accertamenti fiscali, ma avrebbe dovuto confrontarsi con le censure difensive dirette a sottolineare l’aggredibilità del fondo medesimo da parte dell’Erario, per essere i debiti tributari connessi alle esigenze della famiglia (trattandosi di debiti correlati alla percezione di reddito da lavoro), ovvero per essere l’eventuale estraneità a tali esigenze ignota al predetto creditore […] Tale soluzione interpretativa appare preferibile a quella volta a ritenere senz’altro configurabile il reato di cui all’art. 11, per il solo fatto della costituzione del fondo patrimoniale, anche perché più aderente ai principi generali in materia, secondo cui l’atto dispositivo deve risultare – oltre, e prima ancora che idoneo ad ostacolare le ragioni creditorie dell’Erario – “fraudolento”.

Ed infatti, parimenti rigorosa deve essere anche la prova del dolo specifico richiesto dalla norma. In questo senso, la Cassazione si pone in apprezzabile continuità con quell’orientamento per cui ai “ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall’ art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017). Ed invero, “ai sensi dell’ art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva”.

Si tratta dunque di una pronuncia particolarmente apprezzabile, perché si pone in linea di continuità con quell’orientamento giurisprudenziale maggiormente attento al principio di offensività in concreto e, al contempo, alla rigorosa verifica del dolo specifico, quale elemento selettivo – specialmente nel diritto penale tributario – di condotte penalmente rilevanti.

 

 

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