Cass. pen., Sez. V, (data ud. 10.12.2025), 09.04.2026, n. 13137.
La vicenda riguarda la condanna, nei due gradi di merito, dell’amministratore di due s.r.l. per bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, all’imputato veniva contestata, la distrazione di alcuni immobili e di tre automezzi appartenenti alle società fallite. Ricorre per Cassazione la difesa lamentando, quanto agli immobili, che i trasferimenti non avessero natura distrattiva ma solutoria, essendo stati eseguiti in favore di creditori-fornitori; quanto ai veicoli, che si trattasse di beni ormai vetusti e di valore trascurabile, inidonei quindi ad arrecare un concreto pregiudizio ai creditori.
La sentenza è di particolare interesse e ricca di spunti ermeneutici in tema di bancarotta per distrazione. La pronuncia, infatti, enuncia chiaramente come si debba rifuggire da qualsivoglia automatismo tra “fuoriuscita” del bene dal patrimonio sociale e responsabilità penale, dovendo piuttosto verificare con attenzione la reale qualità economica e finanziaria dell’operazione e conseguentemente la finalità che muove l’agente. Con riguardo agli immobili, infatti, la Cassazione osserva che, specie in una società immobiliare, il trasferimento del cespite non è di per sé atto distrattivo: lo diventa solo se privo di corrispettivo, a prezzo incongruo o comunque senza effettiva contropartita. Se invece, come sostenuto dalla difesa “si tratta di cessioni in permuta in favore di creditori-fornitori (che, infatti, non si erano insinuati al passivo)”, l’atto può risultare patrimonialmente neutro e non avere natura distrattiva.
Merita poi evidenziare un ulteriore passaggio in cui la Suprema Corte ribadisce che l’atto distrattivo è tale solo se sia concretamente idoneo a mettere in pericolo il ceto creditorio. Ed infatti, gli Ermellini ritengono “parimenti fondata la doglianza che aggredisce la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla affermata distrazione dei veicoli di proprietà della società s.r.l. (capo A). Il vizio argomentativo sta nell’omesso confronto con le deduzioni difensive circa la obsolescenza dei veicoli, e nell’avere immotivatamente obliterato lo scrutinio, pure specificamente sollecitato, in merito alle conseguenze della distrazione degli automezzi sul danno concreto al ceto creditizio”. In formula: “la giurisprudenza […] ha avvertito l’interprete della necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante (o il depauperamento comunque causato della massa attiva) non semplicemente al “concetto di distrazione” in sé”. La bancarotta patrimoniale prefallimentare, afferma così la Cassazione, resta un reato di pericolo concreto, non di pericolo presunto. Significativo il passaggio ove si afferma che “l’orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l’offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell’asse patrimoniale dell’impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza tout court, ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l’impresa (Sez. 5 – n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059)”.
Va, dunque, stabilito che:
“– il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di “pericolo presunto”, vale a dire come ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione tout court dell’esistenza dell’atto distrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale,
– che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare,
– che, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale,
– che, fermo restando il principio consolidato, secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, la “qualità” della distrazione deve essere accertata dal giudice d’appello, per consentire la verifica necessaria sulla pericolosità reale della condotta rispetto alla garanzia dei creditori sociali.“


